Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Enrico Terzani, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze.
La recente sentenza pronunciata dal Tribunale Civile e Penale di Firenze in data 13 marzo del 2026, n. 903, le cui motivazioni sono state depositate in data 11 giugno 2026 (giudice Relatore Dott. Francesco Ponzetta), è divenuta definitiva per mancanza di interposizione di appello.
Ricordiamo che si tratta di una sentenza, seppur di primo grado, che ha condannato un soggetto per l’esercizio abusivo della professione ai sensi dell’articolo 348 del codice penale per aver redatto bilanci, dichiarazioni fiscali, tenuta delle scritture contabili, senza la prescritta abilitazione professionale; non solo, ma il soggetto che ha subito la condanna è stato altresì condannato a rifondere le spese di giustizia e corrispondere una provvisionale a favore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze che si era costituito parte civile nel processo penale, processo che riguardava tuttavia anche altri reati, in particolare reati di bancarotta fraudolenta consumati all’interno di una procedura fallimentare, dove il Curatore Fallimentare, Dott. Massimo Cambi, non solo aveva rilevato fattispecie di bancarotta, ma anche l’assistenza contabile e fiscale a favore della società fallita da parte di un soggetto non iscritto in nessun albo professionale.
La pronuncia del Tribunale fiorentino merita quindi una profonda riflessione all’interno della categoria, poiché stabilisce un principio chiaro per cui in base all’articolo 1 del decreto legislativo n. 139/2005 (“oggetto della professione”), comma 4, la tenuta e redazione dei libri contabili e sociali, l’elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura degli ulteriori adempimenti tributari rappresentano materie attribuite ai Dottori Commercialisti (iscritti nella sezione A) e agli esperti contabili (iscritti nella Sezione B).
Ricordiamo difatti che gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili sono soggetti che esercitano la professione per aver superato un esame di Stato; questo elemento costituisce un discrimine fondamentale perché rinvia direttamente al contenuto dell’articolo 33 comma 5^ della nostra carta costituzionale che prevede espressamente che “E’ prescritto un esame di stato ….per l’abilitazione all’esercizio professionale”; quindi se quella attività, per essere svolta, richiede il superamento di un esame di Stato ciò significa che, se svolta da altri, non è svolta legittimamente con le dovute conseguenze, sia civili che penali.
Il richiamo all’articolo 33 quinto comma della costituzione ci appare fondamentale ma occorre anche ricordare che, in questa fase storica, è in corso in Parlamento l’approvazione del disegno di legge delega della riforma del nostro ordinamento. La riforma – che è stata approvata lo scorso 23 settembre da un ramo del Parlamento e più precisamente dalla Camera dei deputati (A.C. 2628) e adesso si trova all’esame del Senato della Repubblica (a.s.2045) in commissione giustizia – vedrà presto la luce. La futura legge delega dovrà quindi dettare principi e criteri direttivi del futuro decreto legislativo che il Governo dovrà emanare nei 12 mesi successivi. E’ evidente quindi che il Governo, nell’adottare il decreto legislativo, non potrà non tener conto di questa pronuncia del Tribunale di Firenze ma anche di altre sentenze che potrebbero ben resto essere pronunciate.
E’ questo, in conclusione, il momento storico nel quale la nostra categoria dovrebbe perimetrare bene le proprie attività e considerarle attività attribuite ai soli Dottori Commercialisti iscritti nel relativo albo e quindi non ad altri soggetti: il futuro della nostra categoria e della professione in generale passa soprattutto da questo.
(*) Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze
Enrico Terzani (*)
