di Claudia Del Re, avvocato e docente dell’Università degli Studi di Firenze
Norme vincolanti vietano alle imprese di immettere ed esportare nel mercato dell’UE prodotti realizzati con il lavoro forzato “indipendentemente dall’origine, dal tipo o dal settore” e “oltre ai prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione” anche “i prodotti agricoli e i prodotti estratti, come i minerali o altre materie prime”. Lo stabilisce il Regolamento europeo 2024/3015 che entrerà in vigore dal 14 dicembre 2027, mentre, entro la stessa data del 2026, gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione europea i loro quadri normativi sanzionatori.
L’Unione europea lo scorso 3 settembre 2026 ha pubblicato le linee guida per l’applicabilità delle disposizioni. Si tratta di uno strumento attraverso il quale le imprese possono conoscere come interpretare e rispettare le norme, mettendosi al passo e non trovandosi impreparate alla scadenza del prossimo anno.
Proprio dalle Linee guida emergono i compiti che dovranno essere assolti dagli operatori economici attivi sul mercato unico. Prendiamo in considerazione quelli più rilevanti sui quali agire da subito. Innanzitutto, sarà necessario mappare l’intera filiera delle merci ricostruendo documentalmente i passaggi produttivi, individuando chi sono i produttori di materie prime, i fornitori o i subfornitori, eventuali intermediari, in un percorso a ritroso fino all’origine. Altrettanto determinante sarà verificare la provenienza geografica in cui sono state effettuate le lavorazioni. Tracciabilità è la parola chiave.
Altrettanto rilevo avranno la disponibilità di fatture e documenti di trasporto capaci di identificare con chiarezza e trasparenza tutta la filiera. In definitiva, le impese dovranno dotarsi di una sorta di carta d’identità dei prodotti dopo aver effettuato un attento monitoraggio. Seguendo queste procedure le imprese avranno la possibilità di prevenire le violazioni adottando misure correttive. A supporto delle aziende anche la consultazione di database e elenchi ufficiali sui rischi geografici e settoriali per calibrare il livello di controllo sui propri fornitori.
Premesso che gli Stati membri dovranno, a breve, notificare il quadro sanzionatorio, se l’autorità competente dopo indagini e istruttorie, verificherà che i prodotti sono stati immessi sul mercato e/o fatti circolare in maniera non conforme alle prescrizioni del Regolamento, ordinerà agli operatori economici di ritirare e smaltire le merci a proprie spese. Un ruolo rilevante sarà quello dell’autorità doganale che effettuerà i controlli sui prodotti che entrano o escono dal mercato unico potendo intervenire per il fermo e il sequestro dei carichi di merce. Le sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese che non rispettino le decisioni delle autorità, secondo Regolamento, dovranno essere “effettive, proporzionate, dissuasive”.
Le linee guidano orientano le aziende a integrare il rischio di lavoro forzato nei processi e nei sistemi di gestione del rischio già esistenti, evitando così frammentazioni, per massimizzare l’efficacia e ridurre i costi. In questo senso, il Regolamento non ha introdotto un obbligo di due diligence in maniera generalizzata, ma la reputa efficace per responsabilizzare le imprese e arginare il rischio.
Claudia Del Re è avvocato dello Studio Legale Del Re, dottore di ricerca in Diritto della Proprietà Industriale e Concorrenza e professore a contratto dell’Università degli Studi di Firenze.
