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13 agosto 2026

Imballaggi, nuove regole dal 12 agosto: cosa cambia per le imprese, caso per caso

Dalle cartotecniche alle cantine, dai produttori di olio all’agroalimentare fino a moda e cosmetica: ecco quali aziende toscane sono coinvolte e cosa devono fare da subito.

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Dal 12 agosto è cambiato il quadro europeo degli imballaggi. Diventa applicabile il Ppwr, il regolamento Ue 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrato in vigore nel febbraio 2025. Ma per le imprese la prima cosa da sapere è che la rivoluzione non scatta tutta insieme: il regolamento prevede un calendario che si estende per diversi anni e molti degli obblighi più incisivi arriveranno soltanto dal 2028 o dal 2030.

Che cosa cambia allora concretamente da oggi? Dipende innanzitutto dal ruolo che l’impresa svolge nella filiera. E la distinzione è importante perché essere produttori di imballaggi, farli produrre da altri, importarli o semplicemente utilizzarli non comporta gli stessi obblighi.

Chi produce imballaggi

Il primo gruppo direttamente interessato è quello dei fabbricanti di packaging: dalle scatole di cartone ai contenitori di plastica, dalle bottiglie agli imballaggi in legno o metallo.

Per queste aziende il Ppwr introduce un vero sistema europeo di conformità. Prima di immettere un imballaggio sul mercato il fabbricante deve effettuare, o far effettuare, la valutazione di conformità, predisporre la documentazione tecnica e, quando la conformità è dimostrata, compilare la dichiarazione Ue di conformità. La documentazione deve essere conservata per cinque anni per gli imballaggi monouso e dieci per quelli riutilizzabili.

È il caso, per esempio, di una azienda cartotecnica che produce scatole per aziende alimentari o della moda. Non basta più realizzare l’imballaggio secondo le specifiche del cliente: il produttore deve essere in grado di dimostrarne la conformità alle prescrizioni del regolamento applicabili in quel momento.

Il tema interessa particolarmente la Toscana per il peso della filiera della carta e del packaging, concentrata soprattutto nell’area lucchese.

Il riepilogo della nuova normativa sugli imballaggi (elaborazione T24)

Se la scatola la produce un altro, non sempre si è semplici utilizzatori

La situazione diventa più articolata quando l’impresa vende tutt’altro. Prendiamo una cantina toscana che fa progettare e produrre una confezione con il proprio marchio. Oppure un’impresa di pelletteria che commissiona scatole personalizzate, un produttore di cosmetici che fa realizzare un proprio flacone o un’azienda alimentare che ordina una confezione appositamente progettata per il proprio prodotto.

Il fatto che l’imballaggio sia materialmente realizzato da un’altra impresa non basta sempre a scaricare su quest’ultima tutte le responsabilità. Il Ppwr considera infatti fabbricante, a determinate condizioni, anche chi fa progettare o fabbricare un imballaggio o un prodotto imballato e lo commercializza con il proprio nome o marchio. Sono previste regole particolari per le microimprese.

Per queste aziende il primo adempimento è dunque capire chi è il fabbricante ai sensi del nuovo regolamento e come sono distribuite le responsabilità nella catena di fornitura.

Chi compra una confezione standard e la riempie

Diverso è il caso di un produttore di olio che acquista una bottiglia standard, di un biscottificio che compra confezioni già progettate dal produttore o di un’impresa alimentare che acquista vasetti standard e li riempie. Il semplice fatto di utilizzare e riempire un imballaggio prodotto da un’altra azienda non trasferisce automaticamente sull’utilizzatore gli obblighi del fabbricante.

È una distinzione importante perché molti degli obblighi che riguarderanno direttamente chi riempie le confezioni non sono scattati il 12 agosto 2026 ma più tardi. Dal 2028 entreranno in vigore, per esempio, prescrizioni dirette a ridurre al minimo lo spazio vuoto negli imballaggi di vendita; dal 2030 arriveranno ulteriori limiti per gli imballaggi multipli, da trasporto e dell’e-commerce. Per queste imprese, dunque, il 12 agosto non ha significato automaticamente dover rifare confezioni e documentazione.

L’eccezione importante: gli imballaggi alimentari e i Pfas

C’è però una novità che è scattata e interessa direttamente la filiera alimentare. Da questa data non possono essere immessi sul mercato imballaggi destinati al contatto con gli alimenti contenenti Pfas oltre i limiti fissati dal regolamento europeo. La questione può riguardare quindi produttori di packaging ma anche, concretamente, aziende alimentari, cantine, produttori di olio, torrefazioni e altre imprese che riempiono le confezioni. La Commissione europea ha infatti chiarito che, in generale, gli imballaggi di vendita alimentari vengono considerati immessi sul mercato quando sono riempiti, perché operazioni finali come la sigillatura possono incidere sulla conformità.

E non esiste una moratoria generalizzata per smaltire le scorte: gli imballaggi alimentari immessi sul mercato dopo il 12 agosto devono rispettare i nuovi limiti, anche se erano stati prodotti precedentemente. Quelli già immessi sul mercato prima della data possono invece continuare a circolare. Per un’azienda alimentare questa è probabilmente la verifica più concreta da fare subito con il proprio fornitore di packaging.

Chi importa imballaggi da fuori dell’Unione europea

Un altro caso nel quale gli obblighi sono immediati riguarda gli importatori. Se un’impresa toscana compra direttamente da un produttore cinese flaconi, vasetti, scatole o altri imballaggi e li immette sul mercato europeo, assume il ruolo di importatore previsto dal Ppwr. Prima dell’immissione sul mercato deve assicurarsi, tra l’altro, che il fabbricante abbia effettuato la procedura di valutazione della conformità e predisposto la documentazione tecnica richiesta. L’importatore può commercializzare soltanto imballaggi conformi alle prescrizioni applicabili. È quindi una situazione molto diversa da quella dell’azienda che acquista lo stesso contenitore da un produttore italiano o europeo.

E i commercianti?

Il nuovo regolamento attribuisce obblighi anche ai distributori, ma non significa che da oggi ogni negoziante debba effettuare analisi o procurarsi la documentazione tecnica delle confezioni dei prodotti che vende.

Il distributore è tenuto alla dovuta diligenza e alle verifiche previste dal Ppwr prima della commercializzazione. Tuttavia alcune delle prescrizioni alle quali queste verifiche fanno riferimento, come il nuovo sistema europeo armonizzato di etichettatura degli imballaggi, entreranno in applicazione successivamente. Se però il distributore sa o ha motivo di ritenere che un imballaggio non sia conforme, non può metterlo a disposizione sul mercato fino alla regolarizzazione.

Dalle cartiere alle cantine: chi è interessato in Toscana

La platea potenziale è quindi molto ampia, ma con responsabilità profondamente differenti. Il primo livello è rappresentato dalla filiera del packaging: cartiere e cartotecniche, produttori di scatole, bottiglie, flaconi, vaschette, cassette, pallet e contenitori.

Il secondo comprende le grandi filiere utilizzatrici: in Toscana soprattutto vino e olio, agroalimentare e bevande, moda e pelletteria, cosmetica e profumeria, farmaceutica e biomedicale. Per loro ci sono adempimenti ma di minore quantità e rilievo rispetto alle aziende del packaging.

Una cantina che acquista bottiglie standard da un produttore europeo si trova in una situazione diversa da quella che commissiona una confezione progettata appositamente e commercializzata con il proprio marchio; ed entrambe sono in una posizione diversa rispetto all’impresa che importa direttamente le bottiglie da un Paese extra-Ue.

È questa, in definitiva, la prima cosa che un’impresa deve fare dal 12 agosto: individuare il proprio ruolo nella filiera. Solo dopo può capire quali obblighi sono già applicabili e quali scatteranno negli anni successivi.

Il Ppwr apre infatti una trasformazione lunga. Il 12 agosto 2026 è stato il punto di partenza, non la data in cui tutte le confezioni europee devono essere improvvisamente sostituite. Per alcune imprese, soprattutto produttori e importatori, gli adempimenti partono subito; per altre il cambiamento più consistente arriverà dal 2028 e dal 2030. (em)

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