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Rentri, Fir digitale obbligatorio: guida completa per le imprese

Ultimo aggiornamento | 15 Set. 26

Il RENTRI, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, è il nuovo sistema digitale con cui vengono gestiti e trasmessi i dati relativi alla movimentazione dei rifiuti. Il Registro sostituisce progressivamente la gestione cartacea degli adempimenti e coinvolge produttori, trasportatori, destinatari e gli altri operatori soggetti agli obblighi previsti dalla normativa. Uno dei passaggi centrali è la digitalizzazione del FIR, il Formulario di identificazione del rifiuto, che accompagna i rifiuti durante il trasporto.

Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI. In questa guida T24 spieghiamo cosa cambia per le imprese, chi è interessato, come funziona il formulario digitale, quali sono le scadenze, come correggere gli errori e cosa fare in caso di problemi tecnici.

Indice dei contenuti

1. Cosa cambia dal 16 settembre
2. Chi deve utilizzare il Fir digitale
3. Come funziona il Fir digitale
4. Chi sceglie il formato fino al 15 settembre
5. Quali dati devono essere trasmessi al Rentri
6. Cosa è cambiato con le nuove istruzioni di agosto
7. Come si correggono gli errori
8. Deposito temporaneo e codici Eer
9. Cosa succede se cambia il destinatario
10. Cosa fare se il sistema non funziona
11. Quali sono le sanzioni
12. La checklist per arrivare preparati al 16 settembre


1. Cosa cambia dal 16 settembre

Il 16 settembre 2026 termina il periodo transitorio durante il quale gli operatori iscritti al Rentri possono utilizzare alternativamente il Fir cartaceo o quello digitale.

Dal 16 settembre, per gli iscritti al Rentri, il formulario deve essere gestito in formato digitale. Il Fir accompagna il rifiuto durante il trasporto e contiene le informazioni necessarie a identificarne provenienza, caratteristiche, trasportatore e destinazione.

La digitalizzazione del formulario rappresenta quindi uno dei passaggi più importanti nella piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

2. Chi deve utilizzare il Fir digitale

Non tutte le imprese sono automaticamente soggette all’obbligo.

La scadenza riguarda gli operatori tenuti all’iscrizione al Rentri. I produttori di rifiuti non soggetti all’obbligo di iscrizione seguono invece le modalità specificamente previste per la loro categoria.

Il primo controllo da effettuare è dunque verificare se l’impresa è soggetta all’iscrizione al Rentri e se la propria posizione risulta regolare.

Verifica obblighi e servizi sul portale ufficiale Rentri

3. Come funziona il Fir digitale

Con il Fir digitale il documento accompagna informaticamente il rifiuto lungo l’intera filiera.

Produttore o detentore, trasportatore e destinatario intervengono sul formulario nelle diverse fasi di propria competenza. Gli operatori possono utilizzare i servizi messi a disposizione dal Rentri oppure sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma.

È disponibile anche l’App Rentri Fir Digitale. Dal 5 agosto 2026 i requisiti minimi sono Android 10 o versioni successive e iOS 16 o successive: un elemento che rende opportuno controllare anche smartphone e tablet utilizzati dal personale aziendale.

4. Chi sceglie il formato fino al 15 settembre

Fino al 15 settembre la scelta tra Fir cartaceo e digitale spetta al produttore o detentore del rifiuto.

La scelta effettuata all’origine coinvolge però tutta la filiera. Se viene emesso un Fir digitale, anche trasportatore e destinatario devono gestire digitalmente il documento. Se viene utilizzato il cartaceo, la gestione prosegue secondo quella modalità.

Per le imprese diventa quindi importante coordinarsi preventivamente con trasportatori e destinatari.

5. Quali dati devono essere trasmessi al Rentri

Attraverso il Rentri vengono trasmessi i dati dei registri cronologici di carico e scarico e, nei casi previsti, quelli contenuti nei formulari.

La trasmissione può avvenire utilizzando direttamente i servizi del Registro oppure attraverso sistemi gestionali interoperabili.

Il tema è particolarmente importante perché dal 15 settembre 2026 diventano applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al Rentri dei dati contenuti nei formulari.

6. Cosa è cambiato con le nuove istruzioni di agosto

Il decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio ha aggiornato le modalità di compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del Fir.

Non cambia l’architettura generale del Rentri. Le modifiche servono soprattutto a chiarire alcune situazioni operative emerse durante la prima fase di applicazione.

Tra gli argomenti interessati figurano le rettifiche delle registrazioni, il deposito temporaneo, l’indicazione dei codici Eer e la gestione di variazioni intervenute durante il trasporto.

7. Come si correggono gli errori

Uno degli aspetti sui quali intervengono le nuove istruzioni riguarda le rettifiche.

Il principio fondamentale è quello della tracciabilità: una registrazione consolidata non può semplicemente essere cancellata come avverrebbe con un normale documento elettronico.

La correzione deve essere effettuata secondo le modalità previste, mantenendo evidenza della registrazione originaria e della successiva rettifica. Le istruzioni precisano inoltre quale data attribuire alla rettifica e come procedere in funzione dello stato della registrazione.

Per l’impresa, dunque, un errore può essere corretto, ma la modifica deve rimanere tracciabile.

8. Deposito temporaneo e codici Eer

Gli aggiornamenti interessano anche il deposito temporaneo, con precisazioni sulle quantità di rifiuti da indicare.

Ulteriori chiarimenti riguardano i codici Eer, utilizzati per identificare le diverse tipologie di rifiuti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti.

Sono elementi tecnici, ma tutt’altro che secondari: con un sistema completamente digitale un dato non corretto inserito all’origine può accompagnare il documento lungo tutta la filiera.

9. Cosa succede se cambia il destinatario

Anche l’eventuale cambio del destinatario durante la movimentazione deve essere gestito in maniera tracciabile.

Le istruzioni aggiornate disciplinano le modalità con cui registrare la variazione mantenendo il collegamento con il formulario originario.

Il principio è ancora una volta quello della ricostruibilità delle operazioni: le variazioni significative intervenute durante il percorso del rifiuto devono risultare dal sistema.

10. Cosa fare se il sistema non funziona

Il malfunzionamento del Rentri non significa che il trasporto dei rifiuti debba necessariamente fermarsi. Con il decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 il ministero dell’Ambiente ha definito le procedure da utilizzare anche in caso di «degrado temporaneo» dei servizi, cioè quando il sistema non è completamente indisponibile ma una o più funzionalità necessarie alla gestione del Fir digitale non possono essere utilizzate regolarmente.

Le procedure cambiano a seconda del momento in cui si verifica il problema. Se non è possibile emettere il Fir digitale prima dell’avvio del trasporto, si può ricorrere alle misure di emergenza previste dalle disposizioni Rentri, assicurando comunque che il rifiuto viaggi accompagnato dalla documentazione richiesta. Se il problema si manifesta dopo l’emissione del Fir digitale, per esempio durante il trasporto e impedisce di integrare il formulario, oppure al momento della presa in carico da parte dell’impianto di destinazione, sono previste specifiche modalità alternative per consentire di completare la movimentazione e conservarne la tracciabilità.

In alcuni casi può quindi rendersi necessario passare dal Fir digitale al Fir cartaceo. Il cambio di formato non cancella però gli adempimenti successivi: una volta cessato il problema, il trasportatore deve comunicare tempestivamente al produttore o detentore il passaggio al cartaceo. La comunicazione può essere effettuata attraverso i servizi Rentri previsti per la restituzione della copia del Fir cartaceo oppure attraverso lo specifico servizio disponibile nell’Area Operatori e tramite interoperabilità.

Le misure adottate durante il degrado temporaneo restano valide fino alla conclusione del ciclo di vita del singolo formulario interessato, quindi dall’emissione fino alla restituzione della copia completa al produttore o detentore, anche se nel frattempo il sistema Rentri è tornato pienamente operativo.

Diverso è il caso della completa o grave indisponibilità dei servizi Rentri, già disciplinato dalle precedenti disposizioni ministeriali, oppure dell’indisponibilità della connessione Internet o dei sistemi di autenticazione digitale dell’operatore per cause indipendenti dalla sua volontà. Anche in queste situazioni sono previste modalità di emergenza, ma devono ricorrere le condizioni stabilite dal Ministero: non basta, ad esempio, un problema derivante da scarsa manutenzione o negligenza dell’impresa.

È quindi consigliabile, prima di abbandonare la gestione digitale, verificare gli avvisi pubblicati sul portale Rentri e identificare il tipo di malfunzionamento, applicando la procedura prevista per quella specifica situazione. Il ricorso al cartaceo non costituisce infatti una libera alternativa al Fir digitale: dal 16 settembre 2026, per i soggetti iscritti al Rentri, il formulario digitale è obbligatorio e l’utilizzo delle procedure alternative è ammesso nei casi di indisponibilità o malfunzionamento disciplinati dal Ministero.

Decreto e istruzioni ufficiali Rentri in caso di malfunzionamento

Tutorial ufficiale dedicato.

11. Quali sono le sanzioni

La normativa prevede sanzioni sia per la mancata o irregolare iscrizione al Rentri, quando obbligatoria, sia per la mancata o incompleta trasmissione dei dati secondo tempi e modalità previsti.

Per i dati contenuti nei formulari è stata prevista una fase transitoria: le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione diventano applicabili dal 15 settembre 2026.

La coincidenza con la fine del periodo transitorio rende quindi settembre un passaggio particolarmente delicato per gli operatori.

12. La checklist per arrivare preparati al 16 settembre

Prima della scadenza l’impresa dovrebbe controllare:

Scarica la checklist ENTRI

Il 16 settembre non rappresenta quindi soltanto una scadenza normativa. Per molte imprese è soprattutto una scadenza organizzativa: software, procedure interne e personale devono essere pronti a gestire il formulario quando terminerà definitivamente la possibilità di utilizzare il cartaceo in alternativa al digitale.

Portale ufficiale Rentri

FAQ — Domande frequenti

Dal 16 settembre 2026, per gli operatori iscritti al RENTRI, il FIR digitale diventa obbligatorio. Non è quindi più possibile scegliere liberamente il formulario cartaceo. Restano distinte le modalità previste per i produttori di rifiuti non soggetti all’obbligo di iscrizione al RENTRI.

Le Guide

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