Entrano in vigore giovedì 28 agosto 2025 – cioè 45 giorni prima delle elezioni regionali, fissate il 12 e 13 ottobre prossimo – le regole relative alla Par condicio (art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28) che limitano la comunicazione istituzionale: tutte le Amministrazioni pubbliche – comprese scuole, aziende statali, Camere di commercio – hanno il divieto di svolgere attività di comunicazione, eccetto quella effettuata in forma impersonale e indispensabile per assolvere efficacemente le proprie funzioni. I criteri di impersonalità dei contenuti e di indispensabilità (che si traduce nell’impossibilità di posticipare l’evento o la dichiarazione) valgono anche per le attività di informazione, ad esempio per le agenzie di stampa regionali che da giovedì 28 non potranno dunque citare i nomi di presidente e assessori regionali.
Evitare il rischio di rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’operato delle Amministrazioni pubbliche
Il divieto – ha spiegato l’Autorità garante delle comunicazioni e del mercato – è diretto a evitare il rischio che le Amministrazioni pubbliche possano fornire, attraverso modalità e contenuti non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, del proprio operato. La norma è a presidio del principio costituzionale di imparzialità della pubblica Amministrazione, e punta a evitare soprattutto che le forze politiche di maggioranza possano beneficiare delle opportunità legate alla titolarità di cariche di governo, sfruttando occasioni di comunicazione non soggette a vincoli regolamentari come forme surrettizie di propaganda politica.
La par condicio prevede adempimenti anche a carico degli operatori dell’informazione per garantire la parità di accesso ai media da parte dei candidati.
Silvia Pieraccini