Fabio Serini, Professore Universitario in Economia Aziendale e crisi e risanamento d’impresa
Da alcuni anni il sistema giuridico italiano ha accelerato nell’attuazione della direttiva comunitaria insolvency 1023/2019 offrendo al sistema imprenditoriale strumenti sempre più adeguati a governare il fenomeno della crisi d’impresa quanto mai acuito dalle insistenti minacce ambientali.
L’apparato normativo recentemente introdotto, denominato Codice della Crisi dell’impresa, non ha semplicemente pensionato la desueta legge fallimentare. Il legislatore ha infatti gradualmente aperto ad un approccio culturale della gestione delle difficoltà aziendali posponendo l’approccio sanzionatorio (amministrativo e penale) alla priorità del salvataggio dell’impresa colpita da difficoltà finanziarie in crisi, o addirittura già insolventi.
Da una prospettiva aziendalistica si tratta di un passaggio rilevante che, ridimensionato il peso della tutela del terzo creditore legittimato a perseguire l’impresa in difficoltà attraverso le usuali azioni giudiziali, offre all’imprenditore oggettive chance di difesa del contesto aziendale momentaneamente incapace di adempiere alle obbligazioni assunte.
Il nuovo codice offre infatti numerosi strumenti volti a supportare la risoluzione della crisi dell’impresa (piccola, media e grande) da potersi scegliere ed individuare sulla base della gravità dei segnali di difficoltà e, soprattutto, in ragione della capacità di riuscire ad intercettare le spie di allarme in modo rapido e tempestivo.
L’emersione anticipata delle difficoltà finanziarie
L’emersione anticipata dei segnali di crisi disegna il primo impegno su cui l’imprenditore dovrà applicarsi. La norma stimola infatti un approccio proattivo al contesto della crisi che, non più trascinata nel tempo per lunghi periodi, dovrà invece esser aggredita fin dall’insorgere delle sue prime spie. Si tratta insomma di perdere quella diffusa abitudine di non leggere concretamente i disequilibri reddituali e patrimoniali che sovente, proprio nel timore di contrastarli, vengono spesso annidati dentro a rappresentazioni contabili non propriamente veritiere.
In tale nuovo scenario l’espressione del quadro fedele delle performance, pur depotenziate dagli effetti della crisi che potrebbero aver portato anche all’insolvenza, trova oggi soprattutto nella composizione negoziata della crisi uno strumento che si caratterizza quale soluzione snella e rapida per sostenere il risanamento dell’impresa.
Dalla Camera di commercio al Tribunale
La composizione negoziata è regolamentata nella prima parte del Codice e trova la sua descrizione normativa negli articoli che vanno dal 12 al 25 sexies. Si tratta di una vestizione giuridica che può essere data da un contesto aziendale che ha scoperto di non esser in grado di rispettare i propri impegni finanziari (con chiunque dei suoi creditori) e che quindi ha già manifestato insolvenze, o prevede che di farlo nei successivi 6 mesi.
Il ricorso a tale strumento è facilmente attuabile e prevede una semplice istanza alla Camera di Commercio territoriale evitando, qualora l’attivazione sia tempestiva e le tensioni con i creditori non troppo accese, l’accesso al tribunale. Si merita quindi la qualifica di strumento volontaristico e stragiudiziale, e quindi anche privatistico e non eccessivamente oneroso.
Nel caso in cui le frizioni con i creditori abbiano già raggiunto livelli di alta tensione lo sviluppo della composizione negoziata apre alla possibilità di richiedere al Tribunale competente la concessione di misure protettive ovvero di sterilizzare gli attacchi dei crediti per il tempo necessario a sviluppare un piano concordato di rientro con i principali creditori.
L’obiettivo della continuità aziendale
Strutturare una composizione negoziata significa quindi costruire una ipotesi di accordo con i creditori usufruendo di un periodo temporale (al massimo 12 mesi) utile a negoziare con gli stessi le migliori soluzioni nell’ottica principale, e fondamentale, di ripristinare gli equilibri dell’azienda ovvero di salvaguardarne la continuità temporale. Consapevole delle difficoltà, spesso anche della modesta forza negoziale dell’imprenditore in crisi rispetto a taluni creditori (le banche in primis) il legislatore ha rafforzato l’iter metodologico della composizione negoziata prevedendo a fianco dell’impresa un professionista esperto nominato dalla Camera di Commercio in sede di apertura della procedura.
L’esperto assume la veste di agevolatore e facilitatore delle trattative tra le Parti (l’impresa ed i suoi creditori) mosso dall’obbligo di leggere ed interpretare il piano di rilancio dell’azienda, validarlo dal punto di vista della sua concreta fattibilità, e quindi farlo apprezzare quale soluzione più conveniente per tutti. Una soluzione che si fondi sul mantenimento della continuità aziendale e quindi distanzi il rischio della liquidazione giudiziale dell’impresa.
Nel suo ruolo che coniuga competenze, terzietà ed indipendenza è proprio sulla figura dell’esperto che ruota uno degli aspetti di rilievo dello strumento chiamato ad offrire all’imprenditore la possibilità di presentare a tutti i creditori l’occasione per coniugare la difesa dei propri interessi senza che ciò produca l’arresto dell’attività d’impresa.
I benefici del nuovo strumento
Si tratta di uno scenario del quale non si faticano ad intravedere i vantaggi per tutti. La possibilità di sterilizzare l’esecutività dei decreti ingiuntivi, la sospensione di vendite esecutive immobiliari o, nel caso migliore, l’ottenimento di moratorie sulle scadenze di prestiti o altri adempimenti, sono misure che possono trovare allocazione all’interno di un piano improntato a non attuare una cura aziendale di breve periodo bensì a delineare un riequilibrio dei flussi per periodo protratti nel tempo.
Un piano che ovviamente va disegnato a cura di chi ben conosce i punti di forza e di debolezza dell’azienda, quindi dall’imprenditore a cui si chiede una maggior tempestività d’azione unita al coraggio di uscire allo scoperto annunciando la crisi e abbandonando barriere protettive di tipo comunicativo (annacquamenti patrimoniali derivanti da sopravvalutazione di crediti e magazzini) che sono solo palliativi tecnici incapaci nel medio termine di giustificare squilibri monetari e conseguenti stati di insolvenza.
Fabio Serini è professore universitario in Economia aziendale e crisi e risanamento d’impresa
Fabio Serini