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Territorio

13 aprile 2022

Governo del territorio, primo sì alla semplificazione

In commissione del Consiglio regionale approvata la pdl con le modifiche alla legge urbanistica 65/2014.

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Primo sì, in commissione Territorio e ambiente del Consiglio regionale, alla proposta di legge 92 che introduce una semplificazione delle procedure previste dall’attuale legge urbanistica toscana – la 65/2014, detta legge Marson – per l’attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (Pnc), per quanto concerne il governo del territorio. In particolare, la legge semplifica i procedimenti relativi all’approvazione delle varianti agli strumenti comunali della pianificazione territoriale o urbanistica. Il testo passerà ora all’esame dell’aula del Consiglio.

L’ok in conferenza dei servizi sarà variante

L’amministrazione proponente potrà convocare una conferenza dei servizi sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, chiedendo l’attivazione della procedura di variante automatica. I soggetti interessati potranno presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso, oppure trenta giorni qualora siano presenti vincoli preordinati all’esproprio, e i soggetti competenti potranno esprimere il parere sulle medesime osservazioni entro i successivi quindici giorni. L’approvazione del progetto in sede di conferenza dei servizi costituirà variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e, ove necessario, vincolo preordinato all’esproprio.

Nel caso in cui le stesse varianti comportino nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, dovrà essere richiesto il pronunciamento positivo della conferenza di co-pianificazione previsto dalla legge regionale 65/2014. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il parere si intenderà reso in senso favorevole. Ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (Via), la valutazione ambientale strategica (Vas) non risulta necessaria per la localizzazione delle singole opere.

Un emendamento per le varianti in deroga

Il testo originario della proposta per la semplificazione del governo del territorio è stato approvato in commissione con un emendamento introdotto dalla maggioranza, in base al quale, nel caso in cui la realizzazione di opere diverse da quelle pubbliche o di pubblica utilità e finanziate totalmente o parzialmente dal Pnrr o dal Pnc comporti varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, tali varianti saranno consentite in deroga agli articoli dal 222 al 234 della legge Marson e ricondotte a quanto previsto dal Titolo II della stessa legge regionale 65/2014.

“In questi mesi – spiega il primo firmatario della legge, il consigliere Cristiano Benucci (Pd) – abbiamo raccolto da più parti una necessità, aiutare i Comuni toscani alle prese con l’urgenza dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul territorio e le tempistiche delle varianti agli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica tradizionali. E’ solo a questa necessità, arrivata dai territori toscani, che proviamo oggi a dare una risposta concreta. Il Pnrr rappresenta un’occasione irrinunciabile per la Toscana, in termini di risorse comunitarie previste, per risanare i danni economici e sociali causati dalla crisi pandemica dovuta dalla diffusione del coronavirus e per contribuire a rafforzare l’economia accompagnando la nostra regione su un percorso di transizione ecologica e ambientale maggiormente solidale e sostenibile”.

Critiche dall’Inu: “Bisogna essere più specifici”

E’ di parere diverso e più critico, invece, la sezione toscana dell’Istituto nazionale di urbanistica (Inu), che ieri ha inviato alla commissione ambiente del Consiglio regionale un parere critico sulla proposta di legge approvata oggi in commissione. “La pdl 92 – sostiene il presidente Inu Toscana, Francesco Alberti – coglie un problema reale, ma la soluzione va ben studiata, altrimenti si rischia di intervenire con l’accetta in una situazione in cui si dovrebbe stare attenti”. Secondo Alberti si devono “individuare specifiche categorie di opere a cui eventualmente applicare procedure semplificate: per fare piste ciclabili o per opere di difesa idraulica, per esempio, su cui siamo tutti d’accordo, ma non si può far passare sopra la testa dei territori opere controverse che possono avere forti impatti ambientali”.

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