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16 dicembre 2025

Turismo, la Consulta salva la legge toscana sugli affitti brevi e l’overtourism

Respinto integralmente il ricorso presentato dal governo contro il Testo Unico del 2024. Giani e Funaro esultano.

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Dopo tanti rovesci, la Regione Toscana ottiene una vittoria alla Consulta: la legge regionale sul turismo, il Testo unico approvato l’anno scorso, supera infatti il vaglio della Corte costituzionale, che ha respinto il ricorso presentato dal Governo, aprendo potenzialmente una fase nuova nel governo degli affitti brevi e del fenomeno dell’overtourism, e non solo a livello regionale. La sentenza respinge integralmente il ricorso: la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate a marzo contro la legge regionale n. 61 del 2024, il Testo unico del turismo della Toscana. Il giudizio riguarda disposizioni centrali della normativa, comprese quelle che attribuiscono ai Comuni poteri di regolazione su affittacamere e locazioni brevi nelle aree a maggiore pressione turistica.

Il ricorso dell’Esecutivo contestava presunte violazioni degli articoli 3, 41, 42 e 117 della Costituzione, ritenendo che alcune norme interferissero con la libertà d’impresa, con il diritto di proprietà e con la competenza statale in materia di ordinamento civile. La Corte ha respinto tutte le censure, riconoscendo la legittimità dell’impianto normativo e collocando la disciplina toscana nell’alveo delle competenze regionali e comunali in materia di turismo e governo del territorio.

“Lascia sconcertati il passaggio della Consulta in cui si sostiene che la regolamentazione delle locazioni turistiche sia regionale perché rientra tra le materie del turismo e del governo del territorio”, attacca Daniela Santanché, ministra del Turismo, secondo cui la sentenza della Consulta “non fa altro che confermare la bontà della recente normativa del governo sulla regolamentazione delle locazioni turistiche che ha contemperato tutti gli interessi in campo e ha dato solo frutti positivi”. Secondo la ministra, in conclusione, “ogni limitazione a queste attività è un’ingerenza nella disciplina della proprietà privata e alla libertà di impresa e certamente determinerà alterazioni del mercato e l’innalzamento dei prezzi nelle periferie”.

Il cuore della sentenza della Consulta

Al centro della decisione vi sono gli articoli 42-45 del Testo unico, che stabiliscono che le strutture ricettive turistiche extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione debbano essere gestite in forma imprenditoriale. Secondo la Consulta, tali disposizioni determinano “un’ingerenza nelle libere scelte dei proprietari” che risulta tuttavia “giustificata” in quanto “volta a perseguire una funzione sociale in modo proporzionato, in particolare la finalità di limitare la proliferazione delle strutture ricettive extra-alberghiere e gli effetti negativi dell’overtourism”. La Corte ha inoltre affrontato il nodo della destinazione d’uso degli immobili. La previsione secondo cui l’attività ricettiva extra-alberghiera è consentita esclusivamente in unità immobiliari con destinazione urbanistica turistico-ricettiva, con esclusione di quelle residenziali, non è stata ritenuta irragionevole. Se un immobile, osserva la Consulta, è utilizzato in modo stabile e organizzato come struttura ricettiva extra-alberghiera, la destinazione d’uso turistico-ricettiva risponde a criteri di coerenza con l’effettivo utilizzo.

Altro punto qualificante della sentenza riguarda la possibilità, per gli alberghi, di associare alla propria gestione unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità entro 200 metri, ampliando la capacità ricettiva fino al 40%, con la facoltà per i Comuni di fissare limiti più stringenti. Per la Corte, questa norma “conferma la generale funzione comunale di regolare gli insediamenti sul proprio territorio e fa salva la possibilità per il singolo Comune di temperare l’espansione delle attività alberghiere, tenendo conto delle esigenze” a livello locale. Superano il vaglio costituzionale anche le disposizioni sugli affitti brevi contenute nell’articolo 59. La Consulta ha escluso l’invasione della materia dell’ordinamento civile, chiarendo che si tratta di una disciplina amministrativa che interseca prevalentemente il governo del territorio e il turismo. La norma consente ai Comuni ad alta densità turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare, con regolamento, zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento delle locazioni brevi a fini turistici, introducendo un possibile regime autorizzatorio.

Giani e Funaro esultano, “apripista sugli affitti brevi”

Sul piano politico e istituzionale, la decisione viene letta da Palazzo Strozzi Sacrati come una piena legittimazione dell’azione della Regione. Il presidente Eugenio Giani parla di “vittoria su tutta la linea”, visto che la Corte ha riconosciuto “la legittimità giuridica” della legge sul “governo degli affitti brevi” e della possibilità “sia di consentire all’albergo di gestire un affitto breve in immobili adiacenti sia di creare una governance da parte dei Comuni”. Per il governatore, la sentenza attribuisce alla Toscana un ruolo di apripista. “Molte altre Regioni aspettavano l’esito del giudizio della Corte Costituzionale rispetto alla legge toscana, a questo punto diventiamo caposcuola rispetto a leggi sul turismo che riconoscono questa disciplina e questa possibilità di autodeterminazione delle Regioni in una materia che di per sé la Costituzione riconosce a livello locale”.

Esulta anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, che parla di “una bella notizia e una grande vittoria per gli amministratori, un punto fermo importante per continuare nel nostro lavoro per un turismo sostenibile”. L’obiettivo, ribadisce, resta quello di “conciliare l’accoglienza dei turisti con la qualità della vita dei fiorentini”, e il Comune si è già mosso col suo regolamento sulle locazioni brevi. “Il diritto dei Comuni di introdurre limiti specifici in aree ad alta densità turistica – osserva Funaro – è un importante strumento per città come Firenze che devono affrontare l’impatto del sovraffollamento turistico, preservando al contempo l’accesso al mercato per chi vuole intraprendere attività turistiche in maniera regolamentata e imprenditoriale”. Soddisfazione arriva anche dai movimenti e dai comitati civici che denunciano gli effetti del turismo di massa, come il comitato Salviamo Firenze.

Gli albergatori sorridono, property manager in allarme

Le associazioni del comparto alberghiero accolgono favorevolmente la sentenza, vista come un argine al fenomeno degli affitti brevi visti – in Toscana e fuori – come una forma di concorrenza non del tutto leale. Assohotel Toscana e Assoturismo Confesercenti Toscana parlano di una decisione che mette ordine in un tema “spinoso e fino adesso non normato” come quello degli affitti brevi, che ha trasformato le grandi città in “alberghi a cielo aperto”. Anche Federalberghi Toscana-Confcommercio accoglie con favore la sentenza, che per il presidente Daniele Barbetti rappresenta “un elemento di chiarezza per tutto il sistema delle imprese turistico-ricettive” e pone la legge toscana come “punto di riferimento per la normativa turistico-ricettiva in Italia”.

Di segno opposto la posizione degli operatori del campo degli affitti brevi. Property Managers Italia parla di un possibile “effetto-slavina per imprese e lavoratori”, in seguito a una decisione che “legittima una norma che colpisce gli affitti brevi e altera il mercato”. Il presidente Lorenzo Fagnoni sottolinea che il giudizio della Corte riguarda la correttezza costituzionale delle norme, non la loro opportunità o efficacia, e richiama il passaggio in cui la stessa Consulta riconosce l’ingerenza nelle scelte dei proprietari. Il timore espresso è che la sentenza diventi un precedente per altre Regioni, con impatti rilevanti sull’organizzazione delle imprese, sull’occupazione e sugli investimenti.

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