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08 aprile 2026

Piccole imprese, nuovi obblighi e multe per la sicurezza (anche in smart working)

In vigore la nuova legge. Per il lavoro agile necessarie direttive ogni anno. Carrelli elevatori, simulazioni, assunzioni agevolate: la guida

Carlo Pellegrino
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Ammende pesanti – e perfino l’arresto – per chi non comunica correttamente ai dipendenti le regole dello smart working. E non solo: l’entrata in vigore della nuova legge annuale sulle piccole e medie imprese, martedì 7 aprile 2026, rappresenta un passaggio cruciale per la Toscana. In una regione nella quale la stragrande maggioranza del sistema produttivo è composta da piccole (o micro) imprese, le nuove norme toccano direttamente il cuore dell’economia. Sebbene il provvedimento (che viene definito annuale, ma che era atteso dal 2009) abbia effetti trasversali, è proprio sulle realtà dimensionali tipiche del territorio toscano che le nuove disposizioni sulla sicurezza e sul credito avranno l’impatto maggiore, perché intervengono in un ambito già complesso: quello della sicurezza sul lavoro, modificando alcuni aspetti chiave del Testo Unico (decreto legislativo 81/2008).

Smart working, direttive e multe

Per il lavoro agile viene rafforzato l’obbligo informativo. L’articolo 11 prevede che almeno una volta l’anno il datore di lavoro debba consegnare ai dipendenti e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le direttive scritte sui comportamenti da adottare anche a casa, in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo all’uso dei videoterminali e all’ambiente di lavoro. Un passaggio che diventa centrale anche sul piano sanzionatorio: il mancato adempimento comporta sanzioni severe, tra cui l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda fino a 7.403,96 euro. Tutte le imprese, senza distinzione di settore o dimensione, sono tenute a redigere l’informativa, consegnarla con modalità tracciabili (pec, firma o log digitali) e verificarne la coerenza con il documento di valutazione dei rischi, conservandone la documentazione.

L’obiettivo: portare le imprese verso modelli strutturati

La direzione della legge è chiara: incentivare le realtà produttive a implementare modelli di gestione della sicurezza più moderni, allineandole a parametri strutturati e verificabili, come quelli ispirati alla Iso 45001. Si tratta però di modelli complessi, che prevedono sistemi di controllo, misurazione e verifica continui. Strumenti che le aziende più grandi stanno già adottando o verso i quali si stanno muovendo, ma che restano difficili da applicare per le realtà più piccole. Ed è qui che entra in gioco il ruolo dell’Inail.

Il punto critico: modelli semplificati ancora assenti

La legge affida infatti all’Inail (articolo 10) il compito di sviluppare schemi snelli per le piccole imprese, in attuazione del principio di proporzionalità, proprio per rendere sostenibile questo passaggio. Il problema è che questi modelli non sono ancora disponibili. Le linee guida sono attese nei prossimi mesi: l’Inail dovrà elaborarle entro 120 giorni dall’entrata in vigore, quindi entro il 5 agosto 2026. Nel frattempo le imprese si muovono in un limbo operativo: solo quando arriveranno le linee guida avranno la possibilità di uniformarsi ai modelli di organizzazione.

Una platea che rende difficile l’applicazione

La difficoltà è soprattutto numerica. Su circa 3,2 milioni di imprese assicurate all’Inail in Italia, 2,8 milioni hanno meno di 10 dipendenti e 1,8 milioni sono composti da una sola persona. In un contesto del genere, l’applicazione di modelli organizzativi strutturati è, nella pratica, quasi impossibile. La norma prova a tenerne conto introducendo il principio di proporzionalità, ma la vera differenza la faranno le linee guida. Quando arriveranno. Fino ad allora, molte imprese resteranno in attesa.

Formazione durante la cassa integrazione

Tra le novità più concrete c’è la possibilità di svolgere la formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di cassa integrazione. Un cambio di approccio sancito dall’articolo 10: i momenti di sospensione dell’attività diventano occasioni per consolidare competenze che spesso, nella routine aziendale, restano marginali. Inoltre si risparmiano ore che sarebbero state utilizzate quando il dipendente veniva richiamato in ufficio o in cantiere. La norma precisa inoltre che tra i corsi che il lavoratore sospeso è tenuto a seguire rientrano espressamente quelli in materia di salute e sicurezza.

Addestramento, arriva la simulazione

Si imparerà a manovrare un muletto al simulatore come già accade per pilotare un aereo? Sicuramente sulla formazione pratica emerge un’apertura rilevante alle tecnologie. L’addestramento (ossia la prova pratica per l’uso di attrezzature, macchine, sostanze e dispositivi di protezione individuale) può essere effettuato anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. La simulazione attraverso realtà virtuale è prevista per procedure di emergenza come antincendio, lavori in quota, spazi confinati, mentre la teoria resta legata all’Accordo Stato-Regioni. Fondamentale l’obbligo di tracciamento: ogni intervento deve essere riportato in un apposito registro, anche in formato digitale.

Attrezzature, verifiche meno frequenti

L’articolo 9 introduce una semplificazione per alcune attrezzature di lavoro, prevedendo verifiche con cadenza triennale (in precedenza biennale), ad esempio per le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per agricoltura e frutteti. Una misura che riguarda da vicino anche settori diffusi in Toscana, come edilizia e agricoltura.

Staffetta generazionale, finanza e logistica

Oltre ai capitoli sulla sicurezza, la legge introduce una fase sperimentale di due anni per facilitare il passaggio di consegne tra generazioni, come ricorda Il Sole 24 Ore. La misura riguarda un contingente di mille lavoratori in forze a realtà con meno di 50 dipendenti: chi è prossimo alla pensione può accedere a un part-time agevolato (con una decontribuzione fino a 3.000 euro), a patto che l’azienda assuma a tempo pieno e indeterminato un giovane under 35. Sul piano del credito, le pmi possono ora attingere a nuove risorse finanziarie valorizzando le giacenze di magazzino tramite il destocking (ovvero lo smobilizzo delle scorte che si trasformano in liquidità). Questo si accompagna a una revisione tecnica della cartolarizzazione, estesa ai crediti futuri e ai ricavi derivanti da beni mobili non registrati.

Niente assicurazione per i muletti nelle aree aziendali

Per le imprese titolari di marchi storici con più di 20 addetti si aprono inoltre nuove opportunità di acquisizione con il supporto del Fondo di salvaguardia. Sul fronte della logistica interna viene rimosso l’obbligo di assicurazione (quella prevista dal codice della strada) per i muletti, i carrelli elevatori e i mezzi agricoli non immatricolati, purché il loro impiego resti confinato all’interno di stabilimenti, depositi o aree non aperte al transito pubblico. Vengono eliminati così i costi della doppia assicurazione (la copertura in caso di incidenti resta ovviamente obbligatoria), in linea con un’interpretazione già sostenuta da Confindustria.

Il triplice vantaggio per chi si adegua

Accanto agli obblighi, il legislatore introduce una leva economica. L’adozione di modelli organizzativi può portare tre benefici: riduzione o copertura dei costi di consulenza, sconti sul premio Inail e una maggiore tutela in caso di contenzioso. Una spinta importante soprattutto per le aziende di medie e grandi dimensioni; per le microimprese, invece, il tema resta la sostenibilità operativa.

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Carlo Pellegrino

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