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09 febbraio 2023

Edilizia e Pnrr, le spine del Tar della Toscana (a corto di giudici)

Nel 2022 il tribunale amministrativo regionale ha ridotto l’arretrato del 6%, ma l’organico è la metà di quanto previsto.

Leonardo Testai
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L’edilizia si conferma la materia che genera la mole più alta di contenzioso amministrativo in Toscana, ma in prospettiva saranno probabilmente i contratti pubblici per le opere del Pnrr a tenere più impegnati i magistrati del Tar. Queste le indicazioni emerse dalla relazione del presidente del Tar Toscana, Roberto Pupilella, letta nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario a Firenze.

Nel 2022 i ricorsi presentati al Tar Toscana sono stati 1700 (erano stati 1.692 nel 2021), e il tribunale è riuscito a definirne in tutto 1.919, riducendo il proprio arretrato del 6% e arrivando a 3.585 ricorsi pendenti al 31 dicembre scorso, poco più degli ingressi di due anni. “Negli anni a venire non riusciremo a mantenere questo ritmo di produzione delle sentenze perché siamo troppo pochi per poterlo fare”, è l’allarme di Pupilella, che ha spiegato come l’organico del tribunale dal 1 marzo diventerà di 10 magistrati anziché dei 20 previsti con l’istituzione della quarta sezione, dato a cui va aggiunta la carenza di 12 assistenti amministrativi e di un funzionario su un totale di 39 dipendenti.

Gli scontri sui vincoli alimentano il contenzioso in edilizia

Con 305 ricorsi pervenuti nel 2022, e 38 definiti, l’edilizia si conferma al primo posto delle materie oggetto di contenzioso, “nonostante la semplificazione delle procedure e l’allargamento delle opere di edilizia cosiddetta libera, cioè che non necessita di provvedimenti dell’autorità”, ha osservato Pupilella nella relazione. “La Toscana – ha spiegato ai cronisti – ha molti vincoli che sono dovuti alla bellezza della regione: vincoli artistici, storici, paesaggistici. Intervenire con l’edilizia presuppone sempre un provvedimento dell’amministrazione, e questo si scontra con l’interesse, invece, della proprietà che vorrebbe avere mano libera sull’immobile da ristrutturare”.

Un esempio, secondo il magistrato, “può essere un casale del ‘600 a cui voglio allargare le finestre: questo si scontra col regolamento edilizio, con la tutela del paesaggio toscano che è unico. La rigidità dei Comuni è comprensibile”. Altra questione rilevante, secondo il presidente del Tar Toscana, è quella costituita dalle destinazioni delle aree. “Noi abbiamo delle aree che non avevano una vocazione industriale – ha detto – ma che sono diventate industriali, oppure aree che si sono estese e sono arrivate al limite di aree a tutela paesaggistica: fino a che punto è razionale o logico riconoscere la realtà delle cose o irrigidirsi per negare questo?”.

Anche la collocazione degli impianti di produzione di elettricità da fonte rinnovabile – dai pannelli fotovoltaici alle pale eoliche -, ha osservato Pupilella, è questione delicata. “Il bilanciamento tra bisogno di energia da parte di tutti noi, e nello stesso tempo tutela del paesaggio, in una regione come la Toscana che è molto urbanizzata e molto industrializzata, è davvero un equilibrio difficile, e questo spiega il numero di ricorsi”. Il futuro, ha aggiunto il magistrato, “dipenderà dalle scelte del governo: se spingerà molto sulla prevalenza dell’interesse a una autonomia, il più possibile, dal punto di vista energetico, aumenteranno anche le possibilità di mettere le rinnovabili ovunque”.

I timori sui contratti pubblici per le opere del Pnrr

Tuttavia, secondo il presidente del Tar Toscana, “il vero problema degli anni a venire” è il prevedibile aumento del contenzioso amministrativo in materia di contratti pubblici per realizzare le opere finanziate con il Pnrr. “Secondo la relazione dell’Anac, che ha valutato in circa 200 miliardi di euro il valore complessivo degli appalti pubblici, ci sarà una loro moltiplicazione visto che ci sono i fondi del Piano”, ha osservato Pupilella, il quale ha espresso “preoccupazione” per “l’intenzione manifestata di modificare l’art. 48 comma 4 del Dl n.77/2022, convertito nella l. N.108/2021 introducendo una competenza esclusiva del Tar Lazio in materia. La velocità di decisione di questo contenzioso da parte di tutti i tribunali, come risulta dalla relazione del 30 gennaio del Consiglio di Stato, depone per l’inutilità della norma che incide negativamente sul principio costituzionale del giudice naturale e della competenza territoriale”.

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Leonardo Testai

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