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20 maggio 2026

Composizione negoziata, le tre regole per il giudice della crisi

L’opinione del presidente del Tribunale di Siena Gianmarco Marinai. Centrale dei Rischi, Durc, garanzie di terzi: i banchi di prova della protezione del debitore.

Gianmarco Marinai

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Gianmarco Marinai, presidente del Tribunale di Siena

Gianmarco Marinai, presidente del Tribunale di Siena

Un imprenditore in difficoltà accede alla composizione negoziata. Viene nominato l’esperto, le trattative cominciano. Ma intanto la banca, pur paralizzata nelle azioni esecutive dalle misure protettive concesse dal Tribunale, segnala il credito alla Centrale dei Rischi come «inadempimento probabile». La notizia si propaga, gli altri istituti irrigidiscono le linee, i fornitori chiedono anticipi, i clienti si allontanano. Le trattative si inceppano prima ancora di entrare nel vivo.

È una scena che si ripete in decine di procedure, e racconta il vero nodo del nuovo diritto della crisi: la protezione che il Tribunale concede al debitore non si confronta più con un singolo creditore, ma con un sistema – le banche, l’amministrazione pubblica, il mercato dei fornitori. Proprio qui il controllo del giudice rivela la sua natura: non è il contrario della trattativa, ne è la condizione di credibilità.

Una griglia in tre criteri

Negli anni di applicazione del Codice della Crisi mi sono convinto che, per decidere bene su una richiesta di misure protettive, il giudice debba interrogarsi su tre criteri.

Funzionalità: la protezione serve davvero alle trattative o le accompagna soltanto? Non basta riscontrare lo stato di crisi: occorre che il perimetro chiesto sia realmente necessario perché il negoziato abbia concrete possibilità di successo. È un giudizio prognostico che si nutre, prima di tutto, della relazione dell’esperto, figura che resta il cardine del sistema.

Proporzionalità: la misura deve essere il minimo necessario, non il massimo possibile. Ogni metro in più di protezione è un metro in meno di certezza per il mercato, e quel bilanciamento non può essere lasciato al solo debitore. Vanno protetti i creditori già preparati alle azioni, ma soprattutto quelli spiazzati dalla notizia: spesso piccoli, meno attrezzati, ma strategici nel rapporto commerciale.

Temporaneità: forse il criterio più sottovalutato. Le misure protettive sono per definizione un tempo sospeso, e la durata va presidiata con la stessa cura del perimetro. Mi è capitato di concederle per periodi molto più brevi dei 120 giorni che vengono routinariamente richiesti. Una protezione che si prolunga oltre l’orizzonte del negoziato cessa di essere funzionale: diventa un costo, per i creditori e per il sistema.

Tre banchi di prova

Centrale dei Rischi. Può la misura protettiva inibire la modifica peggiorativa della segnalazione bancaria? Sotto il profilo della funzionalità sì, perché una segnalazione che peggiora durante le trattative ne pregiudica concretamente l’esito. Ma la proporzionalità impone cautela: la Centrale è un sistema di vigilanza prudenziale che serve alla stabilità dell’intero sistema bancario, e alterarne il contenuto significa interferire con un meccanismo pubblico. Un conto è inibire l’aggravamento legato all’azione esecutiva che la misura protettiva ha sospeso – e siamo nel perimetro fisiologico; altro conto è pretendere un “reset informativo” che non corrisponde alla realtà economica dell’impresa. Quest’ultima estensione, a mio modo di vedere, non supera il vaglio di proporzionalità.

Durc. Il documento unico di regolarità contributiva è la condizione di operatività dell’impresa con la pubblica amministrazione e larga parte della committenza privata. Senza Durc l’impresa non partecipa a gare, non incassa stati di avanzamento, perde appalti aggiudicati: il valore d’impresa si erode in tempo reale. Una recente ordinanza del Tribunale di Milano ha trovato un punto di equilibrio: il giudice della crisi può accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio, ma non può sostituirsi all’INPS nella valutazione amministrativa. Quando i Tribunali hanno tentato la scorciatoia della surroga, l’esito è stato quasi sempre il contenzioso successivo, con ulteriore incertezza per l’impresa.

Garanti non finanziari e affittuari d’azienda. È il terreno meno battuto ma sempre più decisivo, perché il negoziato spesso non si chiude se il giudice non costruisce una bolla protettiva un po’ più ampia del solo debitore. L’escussione della fideiussione del socio di riferimento può svuotare di senso le trattative; l’azione esecutiva sull’azienda affittata può vanificare un’operazione di continuità indiretta. Ma estendere la protezione a chi formalmente non è in crisi richiede un legame stretto e dimostrato con il negoziato, di cui la motivazione del provvedimento deve espressamente dare conto.

La lezione comune ai tre casi

La lezione comune ai tre casi è semplice: la protezione massima è quasi sempre la meno efficace. Espone il provvedimento al rischio di revoca in sede di reclamo, lascia il debitore in una condizione peggiore di quella di partenza, brucia la fiducia dei terzi senza la quale nessun accordo si chiude. Una misura più sobria, più motivata, più calibrata sul caso concreto, è anche – paradossalmente – la più stabile.

Si potrebbe dire che le misure protettive del Codice della Crisi sono come gli antibiotici: se le concedi a tappeto, anche quando non ce n’è bisogno, smettono di funzionare per tutti.

Gianmarco Marinai è presidente del Tribunale di Siena

Autore:

Gianmarco Marinai

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