La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge 51/2025 della Regione Toscana in materia di semplificazioni edilizie, norma con cui veniva recepito il decreto Salva-Casa. Con la sentenza 61/2026, depositata in cancelleria il 30 aprile e redatta dal giudice Francesco Saverio Marini sotto la presidenza di Giovanni Amoroso, la Consulta ha accolto tre dei quattro motivi del ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, individuando altrettante violazioni dei principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La sentenza elimina le tre restrizioni aggiuntive introdotte dalla Regione Toscana rispetto alla disciplina nazionale, rendendo immediatamente applicabili in Toscana le semplificazioni del decreto Salva-Casa sui cambi di destinazione d’uso “verticali”: senza oneri di urbanizzazione primaria, senza limitazioni comunali aggiuntive rispetto a quelle statali, e senza attendere varianti urbanistiche di adeguamento. La 51/2025 applicava modifiche alla legge urbanistica 65/2014, la cosiddetta legge Marson, dal nome dell’allora assessora regionale all’urbanistica.
Tre vizi di illegittimità
Il nodo centrale del giudizio è il rapporto tra la legge regionale toscana e l’art. 23-ter del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), introdotto dal cosiddetto decreto Salva Casa (Dl 69/2024, convertito dalla legge 105/2024). Tale norma statale ha semplificato i cambi di destinazione d’uso degli immobili, rendendoli sempre ammissibili nelle zone urbanizzate, con il solo obbligo del pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria per i mutamenti “verticali” – quelli cioè tra categorie funzionali diverse, come da residenziale a commerciale. La legge regionale aveva mantenuto a carico del richiedente anche gli oneri di urbanizzazione primaria (strade, fognature, reti energetiche), oltre a quelli secondari. La Corte ha ritenuto la norma statale implicitamente esclusiva di tali oneri nelle zone già urbanizzate, dove le relative opere sono già state realizzate, dichiarando illegittimo l’inciso regionale che ne preservava l’applicazione.
La legge regionale consentiva ai Comuni di porre non solo “condizioni” ma anche “limitazioni” ai cambi d’uso. La Consulta ha chiarito che i due termini non sono sinonimi: le condizioni sono misure specifiche e non ostative, mentre le limitazioni conferiscono ai comuni un potere più ampio e invasivo sul diritto di proprietà, incompatibile con la logica di liberalizzazione della norma statale. Le parole “e limitazioni” sono state pertanto espunte. La legge regionale inoltre subordinava l’applicazione delle nuove semplificazioni all’approvazione, entro due anni, di apposite varianti urbanistiche comunali. La Corte ha bocciato anche questa scelta: la norma statale prevede esplicitamente l’applicazione diretta e immediata, senza necessità di interventi comunali preventivi, e tale scelta risponde alla logica stessa della semplificazione.
“Volevamo limitare gli effetti della liberalizzazione”
“L’intervento normativo della Regione – ha commentato l’assessore regionale all’urbanistica, Filippo Boni – aveva un obiettivo chiaro: salvaguardare la potestà pianificatoria dei Comuni e limitare gli effetti, anche finanziari, che una liberalizzazione generalizzata può produrre sugli enti locali e sui territori”. Per Boni “introdurre una liberalizzazione spinta dei cambi di destinazione d’uso significa incidere direttamente sui piani comunali e sulla stessa competenza dei Comuni in materia di governo del territorio. La Regione continuerà a operare, nel rispetto della sentenza, per tutelare la qualità della pianificazione urbanistica toscana, l’autonomia comunale e l’interesse pubblico a uno sviluppo equilibrato e sostenibile dei territori”.
Il Consiglio regionale aveva approvato la legge a fine luglio 2025 con il voto favorevole di Pd, Italia Viva e Gruppo misto-Alleanza verdi e sinistra e l’astensione di Fratelli d’Italia e Lega. “Le due deroghe inserite in questa legge per caratterizzare il sistema toscano – disse allora il consigliere di FdI Alessandro Capecchi -, che non sono in linea con la normativa nazionale, probabilmente genereranno un’altra impugnativa da parte del Governo” perché “si è voluto rimarcare il modello toscano soprattutto con riferimento agli strumenti della pianificazione, cosa su cui si potrebbe discutere a lungo sul doppio livello della pianificazione, e morale della favola si rischia di inficiare una buona norma che semplifica molto, anzi addirittura in alcuni casi la maggioranza si è spinta anche oltre come ci segnala il nostro ufficio legislativo rispetto alle fattispecie disciplinate dalla normativa statale, addirittura ampliando queste ipotesi, e poi però inserendo due norme che rischiano naturalmente di generare confusione con un ulteriore conflitto di natura costituzionale”.
Leonardo Testai