Contributo dell’avvocato Andrea Del Re, dello Studio Legale Del Re
Confrontato con il processo civile ordinario, il rito processuale che caratterizza le controversie di lavoro si distingue per essere improntato all’oralità, alla concentrazione degli atti e alla speditezza dei tempi del procedimento. La rilevanza degli interessi costituzionali in esame nel processo del lavoro giustifica, infatti, alcune peculiarità di disciplina rispetto all’ordinario contenzioso civilistico.
La recente riforma del processo civile approvata con il D.Lgs. 149/2022 in attuazione della Legge delega 206/2021, per il suo profilo, non poteva che incidere anche sul rito del lavoro. Quali sono, dunque, le principali novità che troveranno applicazione dal 1 Luglio 2023?
Si abolisce il Rito Fornero introdotto con la legge 92/2012 e sino ad oggi obbligatorio per le cause di licenziamento di lavoratori ricadenti nell’ambito applicativo dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
E’ affermato il principio secondo il quale sia la trattazione che la decisione delle controversie riguardanti le cause di licenziamento, ove vi sia richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, hanno priorità rispetto ad altre cause.
In relazione al rapporto di lavoro dei soci di cooperativa, si prevede che il Giudice del Lavoro esamini anche il rapporto associativo quando la cessazione del rapporto di lavoro discenda dalla cessazione del rapporto associativo, anche in assenza di atto di licenziamento.
Si dispone anche che la negoziazione assistita, procedura di alternative dispute resolution, introdotta con il D.L. 132/2014 e sino ad oggi posta quale condizione di procedibilità per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti nonché per le richieste di pagamento di somme di denaro sino a 50.000 euro e, in via facoltativa, per le separazioni e i divorzi, venga estesa anche alle controversie di lavoro senza che il suo esperimento costituisca condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. In tali controversie, le parti potranno essere assistite alternativamente dal proprio avvocato come da un consulente del lavoro. L’accordo raggiunto all’esito dell’esperimento della procedura ha gli stessi effetti del verbale di conciliazione sottoscritto in una delle sedi di cui all’art. 2113 c.c. (giudiziale, sindacale, Ispettorato Territoriale del Lavoro) e dovrà essere tramesso entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione agli organismi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro individuati dall’articolo 76 del D.Lgs. 276/2003.
Indubbiamente la finalità di incidere sul contenzioso giudiziale riducendo il numero delle cause e diminuendo i tempi dei processi è apprezzabile, particolarmente nel contenzioso lavoristico. La realizzazione concreta degli intenti della riforma dipenderà fortemente dalle risorse umane e finanziare che saranno messe in campo dal Ministero della Giustizia.
L’avvocato Andrea Del Re è fondatore dello Studio Legale Del Re, Firenze-Milano www.delre.it