Contributo dell’avvocato Andrea Del Re, dello Studio Legale Del Re
Ricadono in maniera importante sui contratti di lavoro le novità contenute nel Decreto n.104/2022, c.d. “Decreto Trasparenza” pubblicato il 29 Luglio scorso sulla Gazzetta Ufficiale in attuazione della Direttiva 2019/1152/UE relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. A decorrere dal 13 Agosto scorso sono aumentati gli obblighi informativi dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori in relazione alle caratteristiche dei loro contratti di lavoro e si applicano a tutte le tipologie di lavoro subordinato, ivi incluse quelle flessibili, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative. Non trovano, invece, applicazione, per i contratti di lavoro autonomo puro, i rapporti di agenzia e i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi.
Il datore di lavoro è chiamato a fornire per iscritto una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle attualmente richieste, prima dell’inizio della prestazione e comunque non oltre i 7 giorni successivi, (elevabili a 30 per alcune specifiche informazioni), in particolare sono richiesti: la formazione destinata al lavoratore; la durata di ferie e congedi retribuiti; la procedura, la forma e i termini di preavviso per entrambe le parti in caso di recesso; la programmazione dell’orario di lavoro; le eventuali condizioni di lavoro straordinario e la relativa maggiorazione; il contratto collettivo applicato e le sue parti firmatarie; gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
Per i lavoratori già assunti alla data del 1 Agosto scorso, il datore di lavoro dovrà fornire, aggiornare e integrare le informazioni richieste entro il termine di 60 giorni. Il Decreto introduce anche una serie di disposizioni limitative dei poteri datoriali. Infatti, si prevede che il datore di lavoro possa limitare o negare al prestatore di lavoro lo svolgimento di altro lavoro solo in presenza di una delle seguenti condizioni: a) pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di riposi, b) necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico, c) ove l’ulteriore e diversa attività sia in conflitto di interessi con la principale.
Il lavoratore con anzianità di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro/committente, può chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, ove disponibile. Entro un mese dalla richiesta del lavoratore, il datore di lavoro/committente fornirà risposta scritta motivata. Il lavoratore che abbia ricevuto risposta negativa potrà presentare una nuova richiesta dopo che siano trascorsi almeno sei mesi da quella precedente.
Per il datore di lavoro, prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato adempimento degli obblighi informativi.
L’avvocato Andrea Del Re è fondatore dello Studio Legale Del Re, Firenze-Milano www.delre.it